FAQ – Informazioni sull'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni per frontalieri
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FAQ Frontalieri – In generale
Sono considerati frontalieri in Svizzera coloro che esercitano un'attività subordinata o autonoma in Svizzera ma che risiedono in un altro Stato (di solito all'interno dell'UE/AELS), nel quale ritornano in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In base agli accordi sulla libera circolazione delle persone, l'obbligo d'assicurazione malattie è retto dal principio del luogo di lavoro, per cui un frontaliere che esercita un'attività lavorativa (esclusivamente) in Svizzera sottostà anche al locale obbligo di assicurazione.
Per i frontalieri provenienti da Germania, Austria, Francia o Italia esiste il diritto di scelta che permette loro di farsi esonerare dall'obbligo di assicurazione in Svizzera e di continuare ad essere assicurati nel loro paese di residenza.
Per i frontalieri provenienti da Germania, Austria, Francia o Italia esiste il diritto di scelta che permette loro di farsi esonerare dall'obbligo di assicurazione in Svizzera e di continuare ad essere assicurati nel loro paese di residenza.
Per ottenere l'esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera, l'interessato deve presentare domanda di esenzione, entro tre mesi dall'inizio del contratto di lavoro in Svizzera, presso l'autorità competente del Cantone in cui lavora (UFSP). L'esercizio del diritto di opzione comprende anche i familiari che non esercitano un'attività lavorativa (ad eccezione della Germania) ed è irrevocabile.
I frontalieri provenienti da Germania, Italia e Austria, in virtù di una clausola derogatoria, nel caso di un nuovo membro della famiglia (matrimonio, nascita) hanno la possibilità di chiedere successivamente l'esonero dall'obbligo di assicurazione in Svizzera. L'esenzione deve essere chiesta entro tre mesi dall'evento presso l'autorità competente del Cantone (UFSP)
Non valgono come cambiamento della situazione personale i seguenti eventi:
- un cambiamento delle condizioni economiche
- una modifica dell'ammontare dei premi dell'assicurazione malattie
- un cambiamento di datore di lavoro
- un cambiamento di Cantone dove si esercita l'attività lucrativa
La possibilità di annullare retroattivamente un'esenzione dall'obbligo di assicurazione esercitata in precedenza, non è prevista dalla legge, neppure nel caso di un cambiamento della situazione personale come matrimonio, nascita, divorzio o vedovanza.
L'obbligo di assicurazione in Svizzera insorge con l'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera (di regola con la data del permesso di frontaliere, risp. con la notifica dell'occupazione secondo la procedura di segnalazione). Quando l'annuncio all'assicurazione avviene entro i tre mesi dall'inizio dell'attività quale frontaliere (= adesione tempestiva), l'assicurazione inizia retroattivamente con la data in cui è iniziata l'attività lavorativa.
Nel caso di un'adesione tardiva (dopo la scadenza del periodo di tre mesi a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa) l'assicurazione inizia al più presto al momento dell'annuncio. Inoltre però la legge prevede la possibilità di una penale sui premi retroattivi che l'assicurato deve da pagare. In nessun caso è quindi possibile retrodatare l'inizio dell'assicurazione dopo la scadenza del termine di tre mesi. Se l'interessato abita in Germania, egli potrà colmare questa lacuna assicurativa pagando i premi presso un assicuratore in Germania. Di regola, nel caso di persone già assicurate per legge contro la malattia, l'affiliazione sarà trasformata in una «affiliazione facoltativa» e l'assicurato dovrà pagare in Germania i contributi, basati sul salario, fino all'inizio dell'assicurazione in Svizzera.
Nel caso di un'adesione tardiva (dopo la scadenza del periodo di tre mesi a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa) l'assicurazione inizia al più presto al momento dell'annuncio. Inoltre però la legge prevede la possibilità di una penale sui premi retroattivi che l'assicurato deve da pagare. In nessun caso è quindi possibile retrodatare l'inizio dell'assicurazione dopo la scadenza del termine di tre mesi. Se l'interessato abita in Germania, egli potrà colmare questa lacuna assicurativa pagando i premi presso un assicuratore in Germania. Di regola, nel caso di persone già assicurate per legge contro la malattia, l'affiliazione sarà trasformata in una «affiliazione facoltativa» e l'assicurato dovrà pagare in Germania i contributi, basati sul salario, fino all'inizio dell'assicurazione in Svizzera.
Sulla base del principio di assicurazione sul luogo di lavoro, i membri della famiglia che esercitano un'attività lavorativa devono pure assicurarsi contro la malattia nel paese dove esercitano l'attività lavorativa. I membri della famiglia che non esercitano alcuna attività lavorativa, di principio sottostanno con il frontaliere all'obbligo d'assicurazione in Svizzera, purché per quanto riguarda la rispettiva legislazione nazionale risultino per definizione membri della famiglia (di regola figli minorenni, risp. figli in formazione fino ai 25 anni come pure figli maggiorenni a carico).
Di principio, i frontalieri hanno diritto a scegliere se farsi curare in Svizzera o nel paese di residenza. Questo vale anche per i membri della famiglia coassicurati che non esercitano un'attività lucrativa.
Nella soluzione assicurativa prevista dalla legge, al momento della stipulazione dell'assicurazione, l'assicurato riceve il modulo S1, che dovrà presentare ad una cassa malati pubblica di sua scelta nel suo paese di residenza (istituzione sostitutiva). Da questa cassa malati riceverà una tessera sanitaria, presentando la quale potrà ottenere prestazioni mediche nel suo paese di residenza.
Se non viene effettuata la registrazione tramite il modulo S1 presso una cassa malati del paese di residenza, di principio non sussiste alcun diritto all'assunzione dei costi per trattamenti di malattia nel paese di residenza. Si deve inoltre osservare che la registrazione nel paese di residenza, di principio non è retroattiva, per cui non vi è alcun diritto per il rimborso di eventuali spese per malattia avvenute prima della registrazione.
Nell'assicurazione di base obbligatoria secondo LAMal, per un cambiamento d'assicurazione, valgono i seguenti termini di disdetta:
- È possibile disdire l'assicurazione per il 31 dicembre, inviando una lettera di disdetta che deve giungere presso l'attuale assicuratore entro l'ultimo giorno lavorativo di novembre.
- L'assicurazione di base ordinaria con una franchigia di 300 franchi può essere disdetta presso l'assicurazione malattia anche per il 30 giugno, tramite disdetta scritta che deve giungere all'assicuratore al più tardi l'ultimo giorno lavorativo di marzo. Un cambiamento d'assicurazione nel corso dell'anno non è possibile se si dispone di un'assicurazione di base con una franchigia alta o con la scelta limitata dei fornitori di prestazione (rete della salute, HMO, modello del medico di famiglia).
La disdetta deve essere comunicata in forma scritta.
Con il suo trasferimento in Svizzera per principio lei è assoggettato all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal. Tranne nel caso in cui il suo Comune di domicilio dovesse concederle una deroga dall’obbligo d’assicurazione, a partire dal momento in cui prende domicilio deve stipulare almeno un’assicurazione di base secondo la LAMal.
Se precedentemente era già assicurato come frontaliere nell’assicurazione di base obbligatoria secondo la LAMal, può adeguare il suo premio presso l’attuale assicuratore malattia in base al suo nuovo domicilio oppure, in alternativa, può anche decidere di passare a un altro assicuratore malattia. Attiriamo la sua attenzione sul fatto che un eventuale cambiamento di assicuratore malattia va eseguito entro 3 mesi dal momento in cui prende domicilio: in questo modo la copertura assicurativa è garantita senza interruzioni.
Se precedentemente era già assicurato come frontaliere nell’assicurazione di base obbligatoria secondo la LAMal, può adeguare il suo premio presso l’attuale assicuratore malattia in base al suo nuovo domicilio oppure, in alternativa, può anche decidere di passare a un altro assicuratore malattia. Attiriamo la sua attenzione sul fatto che un eventuale cambiamento di assicuratore malattia va eseguito entro 3 mesi dal momento in cui prende domicilio: in questo modo la copertura assicurativa è garantita senza interruzioni.
Se cessa la sua attività lavorativa in Svizzera lei non è più soggetto all'obbligo di assicurarsi per malattia in Svizzera (salvo se percepisce una rendita esclusivamente dalla Svizzera). Il suo contratto d'assicurazione termina lo stesso giorno in cui lei cessa di lavorare in Svizzera, senza dover rispettare un termine di disdetta.