A – Domande generali

In generale
Per principio SWICA partecipa ai costi delle cure di medicina complementare quando un metodo da essa riconosciuto viene applicato da un fornitore di prestazioni riconosciuto, quando c’è un valore di malattia e sono soddisfatti i criteri EEA.

Per i costi SWICA corrisponde dall’assicurazione complementare COMPLETA TOP fino a CHF 80.– all’ora, previo deduzione della franchigia e dell’aliquota percentuale.
Per i costi SWICA corrisponde dall’assicurazione complementare COMPLETA FORTE fino a CHF 120.– all’ora, previo deduzione della franchigia e dell’aliquota percentuale.
L’assicurazione complementare OPTIMA SWICA assume la totalità dei costi, previo deduzione della franchigia e dell’aliquota percentuale.
Tutte le partecipazioni ai costi già pagate nell’assicurazione di base vengono dedotte e non devono essere pagate nuovamente nelle assicurazioni complementari.

SWICA assume dall’assicurazione complementare COMPLETA PRAEVENTA il 50% dei costi, fino a un massimo di CHF 300.– per anno civile per i trattamenti favorevoli alla salute o di prevenzione, senza franchigia.

SWICA assume inoltre, dall’assicurazione complementare OPTIMA, il 90% dei costi, fino a un massimo di CHF 300.– per anno civile per i trattamenti favorevoli alla salute o di prevenzione, senza franchigia.

Dall'assicurazione complementare INFORTUNA COSTI DI GUARIGIONE, a complemento dell'assicurazione malattia e infortuni, i costi sono assunti totalmente, a condizione che sulla fattura sia indicato l'infortunio, quale tipo di sinistro, con la definizione dell'infortunio secondo la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) art. 4.

Medicamenti
SWICA rimborsa i preparati fitoterapeutici, omeopatici e antroposofici registrati da swissmedic, consegnati o prescritti da un terapista riconosciuto e che non figurano nella lista negativa.

Estero
I trattamenti di medicina complementare all'estero sono assunti se si tratta di una situazione d'emergenza o se sono medicalmente necessari (analogamente a quanto indicato sopra per le assicurazioni complementari). Per trattamenti pianificati si deve disporre dell'assicurazione complementare OPTIMA. Presupposto per l'assunzione dei costi è che il metodo e il fornitore di prestazioni siano riconosciuti da SWICA.
Vogliate comunicare gli eventuali cambiamenti di nome o di indirizzo direttamente all’ente di registrazione. In questo modo si garantisce che il cambiamento sia fatto presso tutti gli assicuratori aderenti e presso il registro dei fatturanti (RCC).
Se sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione ai costi, SWICA rimborsa dall’assicurazione complementare COMPLETA TOP fino a CHF 80.– per ora o dall’assicurazione complementare COMPLETA FORTE fino a CHF 120.– per ora (dedotti la franchigia di CHF 600.– e il 10% dell’aliquota percentuale). Dall’assicurazione complementare OPTIMA, SWICA assume la totalità dei costi del trattamento (dedotti la franchigia come per l’assicurazione di base e il 10% dell’aliquota percentuale. Vantaggio SWICA: le partecipazioni ai costi già corrisposte nell’assicurazione di base vengono computate).
Il settore della medicina complementare si trova in piena evoluzione. A fronte dell’attuale dinamica nella professionalizzazione dei mestieri, i terapisti praticanti hanno un’esigenza continua di informazione. Per soddisfare tale esigenza è consigliabile aderire a un’associazione professionale. Questa dovrebbe a sua volta far parte della relativa OmL. La OmL e le singole associazioni professionali sono in contatto diretto con gli assicuratori. Con la loro adesione i terapisti rafforzano la OmL e nel contempo vengono informati correntemente sugli sviluppi rilevanti per la professione.
Le prestazioni di medicina complementare sono rimborsate dalle assicurazioni complementari. La legge sul contratto di assicurazione (LCA) costituisce la base legale principale delle assicurazioni complementari. La LCA non è incentrata specificamente sulle assicurazioni complementari nell’ambito delle cure medico-sanitarie e non comprende disposizioni concrete in merito alle prestazioni assicurate. Per questo motivo, ogni assicurazione malattia regolamenta l’estensione delle prestazioni e i relativi requisiti nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e nelle Condizioni supplementari (CC).
  • Etica terapeutica professionale
    L’esercizio della professione ha luogo secondo le proprie competenze, l’ordinamento professionale e le direttive etiche, come pure in base alle regolamentazioni normali del settore.
  • Fatturazione chiara
    Tutte le prestazioni erogate vengono fatturate in modo chiaro.
  • Utilizzo del modulo unitario di fatturazione e della tariffa 590
    I terapisti di medicina complementare sono tenuti a emettere le fatture delle loro prestazioni secondo la tariffa 590 e utilizzare il modulo unitario di fatturazione. Il tariffario è pubblico e le organizzazioni professionali hanno allestito dei mezzi informativi indicanti le cifre tariffali da applicare per il metodo per cui il terapista è registrato. Questi sono disponibili sui siti web delle organizzazioni professionali interessate. Il modulo di fatturazione in formato PDF si può scaricare dall’area riservata agli iscritti dell’ente di registrazione. Vogliate rivolgervi al vostro ente di registrazione. Consigliamo ai terapisti di avvalersi di un software, che oltre all’aggiornamento automatico della struttura tariffaria comprende altre funzioni importanti per l’attività professionale quotidiana di un terapista. Alla voce Download trovate un elenco dei provider di software. Alcune organizzazioni professionali mettono a disposizione una lista comparativa delle varie soluzioni di software – vi preghiamo di rivolgervi alla vostra associazione di categoria.
  • Utilizzo del numero RCC
    Nella medicina complementare (LCA) i riconoscimenti dei terapisti sono personali e non sono trasferibili; per questo ogni terapista ha il proprio numero RCC. Il terapista fattura le prestazioni fornite al cliente. Non è consentito fatturare prestazioni di terapisti diversi con lo stesso numero RCC. L’attribuzione del numero RCC e di competenza di Sasis AG. Il vostro ente di registrazione è in contatto diretto con Sasis AG per il pagamento e l’amministrazione del numero RCC.
  • Rinuncia alla fatturazione di autoterapia e di trattamenti nell’ambito della propria famiglia
    Secondo le decisioni in materia del Tribunale federale l’autoterapia non può essere fatturata.
    Per principio SWICA non partecipa ai costi di trattamenti erogati a familiari, li considera bensì quali prestazioni ovviamente gratuite nell'ambito del dovere di sostegno familiare. Pertanto il fornitore di prestazioni rinuncia alla fatturazione in caso di cure prestate a suoi familiari. Se ci sono motivi importanti che giustificano un trattamento a un familiare, che va oltre la normale misura del dovere di assistenza alla famiglia, i terapisti, con l’autorizzazione del paziente, possono inviare prima una domanda circostanziata di garanzia di assunzione dei costi, che deve documentare i motivi e gli obiettivi del trattamento, il relativo concetto, la durata e la frequenza della terapia prevista.
  • Collaborazione con SWICA
    Se c’è una procura del paziente, il fornitore di prestazioni informa in modo trasparente e completo in merito al decorso della terapia e al concetto di trattamento.

    SWICA premette l’elevata qualità della terapia e il comportamento professionale. Sotto tale definizione SWICA non intende unicamente la competenza specialistica, ma anche l’atteggiamento del terapista nell’ambito delle relazioni con i pazienti e dello spirito di collaborazione con SWICA. L’inosservanza dei principi citati ha come conseguenza l’interruzione da parte di SWICA della collaborazione con il terapista in questione, a prescindere dall’esistenza della registrazione ASCA o RME.
I trattamenti di medicina complementare vengono pagati quando si tratta di un metodo riconosciuto da SWICA, praticato da un terapista a sua volta riconosciuto per il metodo in questione, se c’è il valore di malattia e il trattamento corrisponde ai criteri di efficacia, economicità e appropriatezza (EEA).

B – Riconoscimento SWICA

  • Per il riconoscimento da parte di SWICA occorre essere registrati presso ASCA oppure RME con un metodo riconosciuto da SWICA e disporre della qualifica corrispondente. Dall'introduzione delle professioni federali di medicina complementare, SWICA si affida ai titoli professionali. Per questo motivo, SWICA riconosce solo i terapisti che si siano appena registrati con un certificato settoriale o con un diploma federale delle organizzazioni professionali (OmL MA, OmL TC, OmL MM, ODA ARTECURA, Federazione Svizzera degli Osteopati FSO-SVO). Si raccomanda pertanto ai terapisti di ottenere un titolo professionale corrispondente per garantire un riconoscimento a lungo termine nel sistema sanitario svizzero.
  • Se la registrazione per uno dei metodi terapeutici riconosciuti da SWICA è stata effettuata conformemente alle regole di registrazione, non è necessario avviare ulteriori pratiche. SWICA riceve i dati attualizzati degli enti di registrazione. Lo stato del proprio riconoscimento può essere visualizzato nel nostro elenco dei terapisti. Eventuali cambiamenti di nome o di indirizzo devono essere notificati direttamente all’ente di registrazione.

A beneficio delle persone assicurate, SWICA definisce standard di qualità elevati per le prestazioni di medicina complementare. L’impegno per una strategia coerente per quanto riguarda la qualità comporta il dovere di controllare costantemente questi standard. Per questo, l’elenco dei metodi riconosciuti da SWICA viene adeguato regolarmente agli sviluppi più recenti.

SWICA rimborsa il metodo RME n. 102 massaggio classico e il metodo ASCA n. 205 massaggio classico solo se c’è contemporaneamente una registrazione valida per un titolo professionale della medicina complementare (certificato settoriale, attestato o diploma federale delle organizzazioni professionali della medicina complementare Oml MA, Oml TC, Oml MM, Oml ARTECURA, Federazione Svizzera di Osteopatia FSO-SVO) o la qualifica professionale come fisioterapista con numero RCC o numero C valido.

Se la persona assicurata ha la copertura necessaria, SWICA partecipa ai costi dei metodi sopra elencati applicati da personale terapeutico non riconosciuto nell’ambito della promozione della salute.

Ulteriori informazioni sugli offerenti del settore promozione della salute

A beneficio delle persone assicurate, SWICA definisce standard di qualità elevati per le prestazioni di medicina complementare. L’impegno per una strategia coerente per quanto riguarda la qualità comporta il dovere di controllare costantemente questi standard. Per questo, l’elenco dei metodi riconosciuti da SWICA viene adeguato regolarmente agli sviluppi più recenti.

Dall’introduzione delle professioni federali nella medicina complementare, SWICA ritiene che a medio termine solo il titolo professionale permetterà di ottenere il suo riconoscimento. A tale proposito siamo regolarmente in contatto con le organizzazioni professionali e le varie associazioni di categoria.

SWICA riconosce solo il personale terapeutico che ha effettuato la registrazione con un certificato settoriale o un diploma federale. La modifica riguarda le nuove registrazioni e gli esoneri o le riattivazioni presso gli enti di registrazione ASCA e RME nei metodi recanti i titoli professionali Oml MA, Oml Artecura, Oml TC e Osteopata. Per i metodi di medicina complementare per i quali non vi è alcun certificato settoriale né un diploma federale rimangono valide le condizioni di riconoscimento attuali. Il personale terapeutico già riconosciuto mantiene i diritti acquisiti. Consigliamo tuttavia di ottenere un titolo professionale corrispondente, in modo da assicurarsi il riconoscimento a lungo termine nel sistema sanitario svizzero. Per ulteriori informazioni è possibile anche rivolgersi alla propria organizzazione o associazione professionale di competenza.

Dall’introduzione delle professioni federali nella medicina complementare, SWICA ritiene che a medio termine solo il titolo professionale permetterà di ottenere il suo riconoscimento. A tale proposito siamo regolarmente in contatto con le organizzazioni professionali e le varie associazioni di categoria.

Da gennaio 2022, SWICA riconosce solo il personale terapeutico che ha effettuato la registrazione con un certificato settoriale o un diploma federale. La modifica riguarda le nuove registrazioni e gli esoneri o le riattivazioni presso gli enti di registrazione ASCA e RME nei metodi recanti i titoli professionali Oml MA, Oml Artecura, Oml TC e Osteopata. Per i metodi di medicina complementare per i quali non vi è alcun certificato settoriale né un diploma federale rimangono valide le condizioni di riconoscimento attuali. Il personale terapeutico già riconosciuto mantiene i diritti acquisiti. Consigliamo tuttavia di ottenere un titolo professionale corrispondente, in modo da assicurarsi il riconoscimento a lungo termine nel sistema sanitario svizzero. Per ulteriori informazioni è possibile anche rivolgersi alla propria organizzazione o associazione professionale di competenza.

Dopo l’abolizione di un esonero o dopo la riattivazione presso gli enti di registrazione ASCA o RME, valgono le condizioni attuali di SWICA per il riconoscimento. In caso di esonero o riattivazione non vale il mantenimento dei diritti acquisiti. SWICA ritiene che in futuro potrà essere riconosciuto solo il personale terapeutico con titolo professionale (certificato o attestato settoriale, diploma federale, attestato professionale federale, diploma di bachelor o di master). Quindi la registrazione conduce al riconoscimento da parte di SWICA solo in presenza di uno dei titoli professionali summenzionati delle organizzazioni professionali Oml MA, Oml Artecura, Oml TC e Osteopati.

SWICA ritiene che in futuro potranno essere riconosciuti soltanto terapisti con titolo professionale (certificato o certificato settoriale, diploma federale, certificato di capacità federale, bachelor o master). SWICA si impegna così a perseguire una strategia di qualità coerente. Siccome il numero di metodo RME 33 non è un titolo professionale ufficiale, non potrà figurare nell’elenco SWICA dei terapisti, a meno che non sia presente una registrazione valida per un titolo professionale in medicina complementare (certificato settoriale, certificato o diploma federale delle organizzazioni professionali OmL MA, OmL TC, OmL MM, ODA ARTECURA, Associazione Svizzera degli Osteopati FSO-SVO) o la qualifica professionale di fisioterapista con un numero RCC o un numero K valido.

In presenza della necessaria copertura assicurativa dell’assicurato, SWICA partecipa quindi ai costi per il metodo Massaggio eseguiti da terapisti non riconosciuti nell’ambito della promozione della salute.

C – Elaborazione delle fatture

  • La tariffa 590 e il modulo di fatturazione unitario
    I terapisti di medicina complementare sono tenuti a emettere le fatture delle loro prestazioni secondo la tariffa 590 e utilizzare il modulo unitario di fatturazione. Consigliamo ai terapisti di avvalersi di un software, che oltre all’aggiornamento automatico della struttura tariffaria comprende altre funzioni importanti per l’attività professionale quotidiana di un terapista. Alla voce Download trovate un elenco dei provider di software. Alcune organizzazioni professionali mettono a disposizione una lista comparativa delle varie soluzioni di software – vi preghiamo di rivolgervi alla vostra associazione di categoria.
  • Distinzione dei generi di sinistro
    Nelle cure si deve distinguere tra i quattro generi di sinistro malattia, infortunio, maternità e prevenzione, impostando la fattura in conseguenza. Rilevare correttamente la causa del trattamento è nell’interesse del cliente, per chiarire fin dall’inizio chi è l’assuntore dei costi.
SWICA equipara la medicina convenzionale e quella complementare. Pertanto, se sono soddisfatti i criteri EEA, rimborsa tutte le prestazioni necessarie dal profilo medico.

Possono esserci vari motivi per i quali un cliente non riceve il rimborso:

  • Al momento del trattamento il cliente in questione non aveva un’assicurazione integrativa per i trattamento di medicina complementare (COMPLETA TOP / COMPLETA FORTE e/o OPTIMA).
  • L’importo assicurato rientra nella franchigia.
  • Il cliente in questione ha un’esclusione dalla copertura (convenuta al momento della stipulazione dell’assicurazione) per il quadro clinico oggetto del trattamento.
  • Il cliente in questione ha un blocco delle prestazioni presso SWICA (fatture non pagate).

 

Per motivi di protezione dei dati non ci è consentito rilasciare informazioni ai fornitori di prestazioni in merito ai motivi della mancata corresponsione delle prestazioni assicurative. In caso di incertezze relative al rimborso, ci teniamo volentieri a disposizione dei nostri clienti per informarli in merito.

Presso SWICA non è necessaria alcuna prescrizione medica per le prestazioni di medicina complementare. Considerato che le prestazioni vengono rimborsate dalle assicurazioni complementari, le disposizioni variano da un’assicurazione malattia all’altra.
Il nostro questionario corrisponde ad un modulo standard di piccole dimensioni. Per la compilazione dello stesso rimborsiamo al massimo CHF 40.–. Questo importo corrisponde alla tariffa usuale, applicata per i rapporti medici secondo Tarmed. Raccomandiamo ai terapeuti di inviare il questionario compilato, inclusa la fattura, direttamente a SWICA al seguente indirizzo:

SWICA Organizzazione sanitaria
Servizio medico fiduciario
Casella postale 900
8901 Urdorf