FAQ per i frontalieri

Qui trovate le risposte a domande frequenti relative all’assicurazione malattie. Avete altre domande? Il personale di SWICA è volentieri a disposizione per una consulenza individuale.

Informazioni per le persone interessate

A quali prestazioni ho diritto e come mi vengono corrisposte? Quali sono i termini di disdetta vigenti e quali altri aspetti si devono considerare in caso di passaggio a SWICA?

Volume delle prestazioni

Il volume delle prestazioni in Svizzera si basa sulla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Qui di seguito trovate un estratto dal relativo catalogo delle prestazioni:

Panoramica delle prestazioni per frontalieri
Se vi fate curare in Svizzera, dovete inviare tutte le fatture direttamente a SWICA per il disbrigo. Il pagamento delle fatture deve essere eseguito direttamente da voi. A seconda del Cantone, vari fornitori di prestazioni fatturano direttamente a noi tramite la vostra tessera d’assicurazione di SWICA.

Importante: quando si tratta di un fornitore di prestazioni in Svizzera (medico, farmacia, ospedale ecc.), dovete esibire unicamente la tessera d’assicurazione di SWICA.

In caso di prestazioni in Svizzera, tutte quelle relative alla LAMal vi vengono corrisposte previa deduzione di una franchigia annua di CHF 300.– e di un’aliquota percentuale definita dalla legge in 10% dell’importo della fattura fino a un massimo di CHF 700.–. È anche possibile che l’importo della prestazione sia pagato direttamente al fornitore di prestazioni con contemporanea richiesta a voi di pagare la partecipazione ai costi.

Esempio di calcolo della franchigia e della partecipazione ai costi

  • Fattura del medico: CHF 1000.–
  • meno la franchigia: CHF 300.–
  • importo intermedio: CHF 700.–
  • meno il 10% di aliquota percentuale: CHF 70.–
  • corresponsione: CHF 630.–
Dopo la registrazione presso la vostra assicurazione malattie prevista dalla legge nel paese di residenza (cosiddetta «istituzione sostitutiva»), avete diritto a tutte le prestazioni materiali secondo il catalogo delle prestazioni definito per legge nel vostro paese di residenza. Ricevete una tessera d’assicurato con la quale il fornitore di prestazioni (ad esempio: medico, terapista, farmacista, ospedale), può fatturare le prestazioni erogate alla vostra istituzione sostitutiva. Per domande sui dettagli del volume delle prestazioni, vogliate rivolgervi alla vostra assicurazione malattie prevista dalla legge nel paese di residenza.

Importante: in caso di prestazioni nel vostro paese di residenza vogliate esibire la tessera assicurativa della vostra istituzione sostitutiva.
Siete assicurati anche nell’ambito di un soggiorno temporaneo all’estero, per le cure medicalmente necessarie negli stati dell’UE/AELS e nel Regno Unito, come pure in tutto il mondo in caso d’emergenza. Negli stati dell’UE/AELS e nel Regno Unito vogliate esibire, se necessario, la tessera d’assicurazione di SWICA che reca sul retro la tessera d’assicurazione europea. Nei casi d’emergenza al di fuori degli stati dell’UE/AELS e del Regno Unito, noi rimborsiamo i costi al massimo fino al doppio dell’importo che pagheremmo in Svizzera.
Quando il domicilio è all’estero, non si possono purtroppo stipulare assicurazioni complementari presso SWICA. Per le questioni che riguardano l’ampliamento della vostra copertura assicurativa, vogliate rivolgervi a una compagnia assicurativa nel vostro paese di residenza.

Domande di carattere generale

Di regola la copertura assicurativa prende avvio nel momento in cui inizia l’attività lucrativa in Svizzera (oppure con la corresponsione di una rendita dalla Svizzera), a condizione che la vostra proposta d’assicurazione ci pervenga entro tre mesi da tale giorno. In caso di ricezione tardiva, l’assicurazione inizia «solo» il giorno in cui ci perviene la proposta e verrà eventualmente addebitato un supplemento di premio.
Per i frontalieri con residenza in Germania, in Italia, in Austria oppure in Francia c’è la possibilità di farsi esentare dall’obbligatorietà assicurativa in Svizzera entro tre mesi dal suo inizio. A tale fine si deve inoltrare una domanda scritta all’autorità cantonale competente. Tale diritto di opzione esiste, per i pensionati beneficiari di rendite, anche in caso di residenza in Portogallo oppure in Spagna (solo per cittadini svizzeri o spagnoli).

Se e in quale misura hanno il diritto d’opzione anche i vostri familiari senza attività lucrativa, dipende a sua volta dal paese di residenza. In tale contesto vogliate leggere la domanda «Qual è la situazione per i miei familiari senza attività lucrativa?»

Autorità cantonali per l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione
  • Annuncio di adesione all’assicurazione completamente compilato (compresa l’offerta firmata);
  • copia del contratto di lavoro / del permesso di frontaliere;
  • procure firmate dei vostri familiari maggiorenni senza attività lucrativa;
  • aggiunta per frontalieri debitamente firmata per tutte le persone maggiorenni.

In caso di cambio di assicuratore in Svizzera non necessitiamo del contratto di lavoro né del permesso per frontalieri; inoltre SWICA può dare la disdetta per vostro conto. A tale fine necessitiamo anche del modulo di disdetta da voi firmato.

Fondamentalmente i vostri familiari senza attività lucrativa devono essere assicurati in Svizzera con voi se, per quanto riguarda i figli, l’altro genitore non svolga un’attività lavorativa. Se l’altro genitore svolge un’attività lucrativa nello stato di residenza (a prescindere dall’ammontare del reddito), i vostri figli non possono essere assicurati presso SWICA. L’assicurazione malattie del vostro paese di residenza esamina e decide chi rientra nella cerchia dei familiari senza attività lucrativa.

Se siete domiciliati in Danimarca, nel Principato del Liechtenstein, in Portogallo, in Svezia, in Spagna, in Ungheria o nel Regno Unito, dovete assicurare i vostri familiari senza attività lucrativa nel paese di residenza. Se siete domiciliati in Finlandia, la vostra famiglia può scegliere liberamente.

Se siete domiciliati in Francia, in Italia o in Austria, i vostri familiari senza attività lucrativa hanno un diritto d’opzione per l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione in Svizzera, questo però solo unitamente a voi. Tutte le persone devono dunque essere assicurate in Svizzera oppure nel paese di residenza.

Se siete domiciliati in Germania, i vostri familiari senza attività lucrativa hanno un diritto d’opzione separato da voi (caso speciale). La vostra famiglia può dunque essere esentata entro tre mesi con richiesta all’autorità cantonale competente, mentre voi vi assicurate presso SWICA.
Di regola i frontalieri sono assoggettati al sistema di assicurazione sociale di un solo stato. Per i frontalieri con attività lucrativa in più stati, una delle istituzioni competenti deve verificare in quale stato devono essere stipulate le assicurazioni sociali. Lo stato competente per la verifica è definito secondo le regole del vostro stato di residenza. Vogliate contattarci in caso di domande a tale riguardo.

Se svolgete la vostra attività lavorativa per conto di un datore di lavoro svizzero, in misura fino al 24.9% in forma di telelavoro da casa, non ci sono cambiamenti in relazione all’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Quando si tratta di telelavoro da casa nella misura del 25% e più, nasce, di regola, l’obbligo d’assicurazione nel paese di residenza. Il vostro datore di lavoro deve quindi calcolare e dedurre le trattenute sociali dal vostro salario svizzero, secondo le disposizioni di legge del vostro paese di residenza.

Convenzione multilaterale dal 1° luglio 2023
In relazione agli stati che hanno sottoscritto la convenzione multilaterale, dal 1° luglio 2023 non ci sono cambiamenti in merito alle assicurazioni sociali per quanto riguarda il telelavoro da casa fino alla misura del 49.9%.

Termini di disdetta

Se siete già assicurati come frontalieri presso un altro assicuratore malattia in Svizzera (LAMal), il passaggio a SWICA è possibile per il 1° gennaio o per 1° luglio di un anno.

  • Per il passaggio con effetto dal 1° gennaio, la vostra disdetta deve pervenire al vostro assicuratore attuale al più tardi entro il 30 novembre.
  • Per il passaggio con effetto dal 1° luglio, la vostra disdetta deve pervenire al vostro assicuratore attuale al più tardi entro il 31 marzo.

Vogliate considerare che il cambio di assicuratore è possibile solo se non ci sono premi in arretrato presso l’assicuratore attuale. I termini citati valgono per analogia se voi intendete passare da SWICA a un altro assicuratore. La vostra disdetta è considerata inoltrata in tempo utile se perviene a SWICA entro l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio dei citati termini di disdetta ed entro gli orari d’ufficio.

Con il trasferimento del vostro domicilio in Svizzera, la copertura assicurativa deve obbligatoriamente essere adeguata; in tale contesto concediamo un termine di disdetta straordinario. Dalla data di arrivo avete tre mesi di tempo per adeguare retroattivamente il vostro modello d’assicurazione secondo il domicilio in Svizzera (eventualmente modello alternativo d’assicurazione oppure franchigia più elevata), o per passare a un altro assicuratore con effetto retroattivo dal momento del trasferimento del vostro domicilio.

Dopo decorrenza di tre mesi, valgono per il passaggio a un altro assicuratore i termini di disdetta ordinari; inoltre non possiamo più adeguare la vostra assicurazione con effetto retroattivo (nessun modello alternativo d’assicurazione e nessuna franchigia più elevata).

Con la cessazione della vostra attività lavorativa in Svizzera, cessa lo stesso giorno anche l’obbligo d’assicurazione in Svizzera. La continuazione facoltativa dell’assicurazione non è possibile. Per poter chiudere il contratto, necessitiamo di un questionario compilato. Vogliate inviarcelo quanto prima e contattateci se avete domande.

Informazioni per i nuovi assicurati

Qui trovate le risposte alle domande frequenti che sorgono dopo il vostro passaggio a SWICA e in merito alle possibilità di pagamento delle vostre fatture dei premi e delle partecipazioni ai costi.

Domande di carattere generale

Nel paese di residenza dovete registrarvi presso un’assicurazione malattie legale di vostra scelta, al fine di ottenere dalla stessa una tessera d’assicurazione per le cure previste nel vostro paese di residenza. Nel vostro paese di residenza non potete impiegare la tessera d’assicurato di SWICA.

Se con la proposta ci date il relativo mandato e ci comunicate un’assicurazione malattie legale, noi eseguiamo già la vostra registrazione. In caso contrario ricevete da noi il relativo modulo (S1) in forma cartacea, che potrete poi trasmettere all’assicurazione malattie legale di vostra scelta.

Questo procedimento si applica per analogia anche ai familiari senza attività lucrativa. Inoltre, l’assicurazione malattie del vostro paese di residenza verifica se sono date le premesse per la registrazione dei vostri familiari. Se questo non dovesse essere il caso, l’assicurazione malattie per la vostra famiglia non può essere mantenuta. Se avete domande in questo contesto, vogliate rivolgervi all’assicurazione malattie del vostro paese di residenza.
Per fruire delle prestazioni in Svizzera avete bisogno di una tessera d’assicurazione svizzera. Inoltre, l’assicurazione malattie del vostro Paese di domicilio vi invia gratuitamente un’ulteriore tessera d’assicurazione che vi serve per fruire di trattamenti in quel Paese.
Il numero AVS è una premessa imprescindibile per l’emissione di una tessera d’assicurato. Se lavorate per la prima volta in Svizzera, il vostro datore di lavoro deve richiedere un numero AVS. L’emissione della vostra tessera d’assicurato ha luogo, di regola, entro quattro settimane. Vogliate informarci se la state attendendo da un tempo chiaramente più lungo. Confronteremo insieme a voi le persone e i dati d’indirizzo registrati, eseguendo eventualmente le correzioni o ordinando una nuova tessera d’assicurato per voi.

Importante da sapere
Di regola il datore di lavoro non ordina i numeri AVS per i vostri familiari senza attività lucrativa. Per questo non possiamo generare una tessera d’assicurato, fin tanto che non ci sono i numeri AVS per i vostri familiari. Noi eseguiamo volentieri la relativa richiesta per vostro conto, vogliate contattarci.

Prendere contatto

L’emissione della vostra tessera d’assicurato ha luogo, di regola, entro quattro settimane. In caso di cure mediche prima della ricezione della tessera d’assicurato SWICA, potete prendere contatto con noi e richiedere un attestato sostitutivo provvisorio.

Dopo l’ammissione presso SWICA e la registrazione presso l’assicurazione malattie scelta nel paese di residenza, la stessa vi farà pervenire la relativa tessera d’assicurazione per le prestazioni mediche nel paese di residenza. Vogliate richiedere un attestato sostitutivo direttamente presso tale assicurazione malattie.

Prendere contatto
In virtù del diritto di scelta delle cure voi potete farvi curare in Svizzera oppure nel vostro paese di residenza. Per le cure in Svizzera impiegate la tessera d’assicurato di SWICA. Nel paese di residenza vi preghiamo di impiegare esclusivamente quella della vostra assicurazione malattie estera.

Tramite il portale per i clienti mySWICA potete anche accedere comodamente online alla versione digitale della vostra tessera d’assicurato.

Tutti i cambiamenti con effetti potenziali sul vostro rapporto d’assicurazione devono essere notificati a SWICA entro un mese. Ne fanno parte, in particolare:

  • i cambiamenti di nome e di stato civile (matrimonio / divorzio, nascita di un figlio);
  • i cambiamenti di indirizzo (in particolare il trasferimento del domicilio in un altro paese).

Si devono inoltre notificare i cambiamenti della situazione professionale e di reddito; questo riguarda anche i vostri familiari:

  • cessazione della vostra attività lucrativa in Svizzera (anche le interruzioni a tempo determinato);
  • inizio di un’attività lavorativa nuova o accessoria (anche al di fuori della Svizzera);
  • cambio del cantone in cui lavorate;
  • lavoro da casa / telelavoro;
  • riscossione di una rendita, corresponsione di un’indennità giornaliera.

Pagamenti dei premi e delle partecipazioni ai costi

Con eBill pagate le vostre fatture in modo semplice e comodo. Voi verificate la vostra fattura nel vostro e-banking / e-finance e autorizzate il pagamento semplicemente con due clic del mouse. Se lo desiderate, potete impostare il pagamento automatico delle fatture fino a un determinato importo.

Come registrarsi per le fatture eBill di SWICA

  • Accedete all’e-banking o a e-finance come di consueto;
  • selezionare l’opzione di menu «eBill / fattura elettronica»;
  • registratevi per il servizio eBill, se non lo avete ancora fatto;
  • a scopo di identificazione, inserite il vostro numero di assicurato o il codice dell’ultimo conteggio dei premi.

Da considerare:

  • Dopo la registrazione non riceverete più fatture cartacee da SWICA. Voi potete comunque vedere in ogni momento le vostre fatture nel portale per i clienti mySWICA.
  • Il pagamento tramite eBill è possibile unicamente con un conto svizzero.

In alternativa a eBill, potete pagare le fatture dei premi anche tramite il sistema di addebito diretto delle banche o Direct Debit di PostFinance. L’importo della fattura sarà addebitato direttamente sul vostro conto alla data di scadenza. Per l’impostazione dell’ordine di addebito vogliate compilare il relativo modulo e inviare l’originale firmato alla vostra banca. Se avete un conto presso PostFinance, è sufficiente rinviare il modulo a noi. Fino alla ricezione dell’autorizzazione della vostra banca per l’addebito diretto, per il pagamento dei premi/delle partecipazioni ai costi, le inviamo le relative cedole di pagamento.

Da considerare:

  • L’impostazione del sistema di addebito diretto è possibile esclusivamente con un conto bancario svizzero.
  • Non si possono eseguire addebiti su conti esteri, neanche se questi hanno un IBAN svizzero.

SWICA invia fatture con un codice QR. Questo contiene tutte le informazioni rilevanti per il pagamento. Alla ricezione voi dovete di volta in volta eseguire concretamente e puntualmente il pagamento.

Indicazione sui pagamenti dall’estero
Per i pagamenti dall’estero il QR-IBAN figurante sulla fattura dei premi non funziona. Impiegate le informazioni sul pagamento riportate al di sopra della fattura QR.

In alternativa potete eseguire pagamenti dall’estero anche sul seguente conto, indicando il numero d’assicurato e il numero di conteggio:

  • IBAN: CH 10 0483 5082 6327 1100 0
  • BIC: SWIFT CRESCHZZ80A
  • Banca: Credit Suisse AG, 8070 Zurigo

Importante: l’importo del versamento deve corrispondere esattamente all’importo in franchi svizzeri. Le commissioni per i versamenti in valuta estera vanno a vostro carico.

Consulenza personale

Il team della direzione regionale di Bellinzona si tiene volentieri a vostra disposizione, assicurandovi un'assistenza competente e personalizzata. Contattateci per telefono oppure inviateci un messaggio tramite il seguente modulo di contatto.

SWICA Direzione regionale di Bellinzona
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